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Retribuzione dei Dirigenti Scolastici
STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
Nei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro la struttura retributiva dei direttori didattici e presidi era la stessa che veniva applicata a tutto il restante personale del comparto scuola.
Con questo nuovo contratto la carriera del dirigente scolastico ha una struttura diversa nella quale non sono previsti automatismi o progressione economica per posizioni stipendiali.
Si tratta, infatti, di una struttura che è tipica dell'area della dirigenza, simile a quella dei dirigenti dell'area I.
L'art. 37 del contratto dell'area V della dirigenza scolastica stabilisce le seguenti 5 voci retributive:
- stipendio tabellare;
- indennità integrativa speciale fino al 31/12/2000;
- retribuzione individuale di anzianità, ve acquisita e spettante;
- retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile;
- retribuzione di risultato.
A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennità integrativa speciale è stata conglobata nello stipendio tabellare.
La retribuzione individuale di anzianità è destinata a scomparire, in quanto verrà erogato solo ai dirigenti scolastici in servizio, ma non ai nuovi assunti.
Pertanto, la nuova struttura retributiva è costituita da quattro voci:
- stipendio tabellare;
- retribuzione di posizione;
- retribuzione di risultato;
- retribuzione individuale di anzianità (destinata a scomparire).
Ciascuna delle voci suddette ha come fine la remunerazione dei diversi aspetti della professionalità dirigenziale.
Lo stipendio tabellare costituisce il riconoscimento economico della prestazione professionale in relazione alla funzione esercitata dal dirigente scolastico.
Esso rappresenta la misura della retribuzione di base spettante ad un dirigente scolastico, in quanto svolge la sua prestazione professionale, che è quella di dirigere un istituto scolastico.
Il comma 2, del già citato art. 37 stabilisce che il trattamento economico corrisposto al dirigente scolastico remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi ad esso attribuiti. Il comma suddetto riprende ed enuncia l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 165/2001 (nota 1) stabilisce che il trattamento economico del dirigente scolastico è onnicomprensivo dal momento che remunera tutti i compiti, le funzioni e gli incarichi che a lui vengono assegnati in ragione dell'Ufficio o comunque dell'Amministrazione.
Per gli altri incarichi di natura diversa assunti dal dirigente scolastico, soprattutto quelli legati all'esercizio dell'autonomia scolastica, il trattamento economico è stato diversificato.
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nota 1
Art. 24, co.1, 2 e 3, d.lgs. n. 165 del 2001:
“1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”. |